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Legge 23/12/1996 n. 66221. Con decorrenza dal 10 gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza é trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro- Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni é forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta é comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali é stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria. 22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 mag- gio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali. 23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto legge 10 dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione. 24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al comma 23. 25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo. 26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente, possono essere effettuate anche presso le agenzie postali. 27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71, é differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del CIPE. 28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di ap positi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo; d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa; e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali; f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi. 29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto legge 10 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, é preordinata la somma di lire 10 miliardi. 30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973 n. 295. Il ricavo netto é versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa. 31. La SACE é altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta. 32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977 n. 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: "g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate; g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate". 34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni. 35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990 n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. 36. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi delle operazioni di cui al presente comma confluiscono ai conti correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le necessità operative d'istituto. 37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono aggiunte le seguenti: "o assentita"; b) al comma 1 l'ultimo periodo é sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, é sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale"; c) il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non com porta limitazione ai diritti dei terzi"; d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.";
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